di Simone Billi e Alessandro Gaglione

Con l’adozione del European Union Act 2020, noto anche come Withdrawal Agreement, il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea alla data del 31 gennaio 2020. Il periodo di transizione, stabilito per un adeguamento graduale alla nuova situazione, durerà fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere esteso entro il 1 luglio 2020. Da notare che non sembra vi sia la volontà del Governo Britannico di chiedere questa proroga.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2020 gli Avvocati italiani che stanno esercitando la professione legale in Inghilterra e Galles come Registered European Lawyers (REL) ai sensi, tra le altre, della Direttiva Europea 98/5/CE del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, potranno continuare a farlo.

In aggiunta, chi completa il periodo di tre anni di esercizio effettivo e continuativo della professione di REL presso un Solicitor entro la data del 31 dicembre 2020, come previsto dalla attuale normativa europea, potrà presentare la richiesta per ottenere l’iscrizione come Solicitor. In questo caso non vi è l’obbligo di sostenere un esame, ma è richiesta l’iscrizione ad un ordine degli avvocati in Italia.

Viceversa, il Registered European Lawyer che non riesca a completare questi tre anni entro il 2020, dovrà sostenere l’esame Qualified Lawyers Transfer Scheme (QLTS) per la conversione del titolo di avvocato in Solicitor. Per completezza, questo esame sarà sostituito dal Solicitors Qualifying Examination (SQE), probabilmente a partire dall’autunno 2021.

Pertanto, l’iscrizione come Solicitor tramite il REL oppure il QLTS consente di prestare consulenza anche nelle cosiddette “attività legali riservate”, previste dall’art. 12 del Legal Services Act 2007. Queste attività legali riservate sono il patrocinio nelle cause in tribunale, la consulenza in materia di contenzioso e di trasferimenti immobiliari, le successioni, le attività notarili e l’ amministrazione di giuramenti. Per le altre attività non previste tra quelle elencate nel Legal Service Act 2007, non esistono particolari restrizioni od obblighi di registrazione. Pertanto, se un avvocato italiano decidesse – ad esempio – di offrire consulenza in forma individuale esclusivamente sul diritto italiano, potrebbe farlo senza necessità di iscrizione presso gli ordini professionali inglesi. L’attività di questo avvocato italiano sarebbe subordinata, ovviamente, all’ottenimento del Pre/Settled Status o di un permesso di lavoro specifico, ancora in via di definizione. Tuttavia se – ad esempio – un avvocato italiano volesse entrare in partnership con un Solicitor inglese, allora dovrebbe registrarsi presso la Solicitors Regulation Authority come Registered Foreign Lawyer ed avrebbe il diritto ad esercitare la professione legale in Inghilterra e Galles, seppur con determinate limitazioni.

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Avvocato basato a Londra, opera in materia di diritto commerciale/societario, immobiliare e delle successioni. Segretario del Comites (Comitato degli Italiani all’Estero) locale, coordina, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Londra, eventi formativi per avvocati italiani in Gran Bretagna.

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Deputato eletto alla Camera nella Circoscrizione Estero - Europa. Capogruppo della Lega nella Commissione Affari Esteri e presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo. Laureato in Ingegneria industriale è dirigente nel settore della proprietà intellettuale.