di Dario Citati
La Pennsylvania è uno dei luoghi simbolo della democrazia americana: è qui, nella capitale Philadelphia, che il 4 luglio 1776 fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza delle Tredici Colonie. Ed è proprio in questo Stato, che assegna 20 elettori, che oggi si concentrano alcune delle più importanti contestazioni di Donald Trump su frodi e violazioni delle regole democratiche. Al momento in cui viene scritto questo articolo (14 novembre), la Pennsylvania risulta assegnata a Joe Biden con un vantaggio dello 0,9%. (49,9% contro 49%), corrispondente ad uno scarto di circa 60.000 voti. Il Presidente in carica ritiene che il voto giunto via posta (in particolare le schede arrivate dopo il 3 novembre) presenti delle irregolarità tali da frodare l’esito elettorale a favore del suo avversario. Su quali basi vengono fatte tali affermazioni? A sentire la stragrande maggioranza dei mass media di tutto l’Occidente, Trump sembra soltanto un bambinone immaturo che non accetta la sconfitta e “senza alcun fondamento” lancia accuse campate in aria contro il legittimo neo-Presidente eletto Joe Biden.
Cominciamo da un pronunciamento della Corte del Commonwealth della Pennsylvania (una delle corti di appello dello Stato in questione) che in data 12 novembre ha già dato ragione ad una delle rimostranze di Trump. La Presidente della Corte Mary Anne Leatvitt ha infatti decretato che il documento di linee-guida diffuso agli scrutatori dal Segretario del Commonwealth della Pennsylvania, la democratica Kathy Boockvar, era irregolare: in esso, veniva arbitrariamente estesa di tre giorni (il 12 novembre, anziché il 9) la possibilità di verificare, nei casi dubbi, l’identità degli elettori per corrispondenza: di conseguenza, un numero attualmente non quantificato di voti con identità dubbia e non accertata entro il giorno 9, non verranno conteggiate.
La decisione in sé stessa non altera i risultati delle schede già scrutinate, ma verosimilmente impedisce che il vantaggio di Biden si allunghi ulteriormente, considerato che il voto postale va quasi tutto ai Democratici. Soprattutto, la decisione mostra la fondatezza giuridica attorno a cui ruota una delle più importanti accuse di Trump: le autorità statali hanno illegalmente esteso il termine di ricezione e verifica del voto postale. Un’accusa che assume rilievo costituzionale perché rivolta anche al più alto organo giudiziario dello Stato.
Il voto per posta in Pennsylvania è infatti regolato da una legge, l’Act 77, che fissa una deadline precisa per la ricezione delle schede: “Il voto espresso per corrispondenza deve essere ricevuto nell’ufficio del comitato elettorale di contea entro e non oltre le 8.00 P.M. del giorno delle primarie o delle elezioni” (§§3146.6-c). Tuttavia nel settembre scorso, con una controversa e risicata decisione a maggioranza – quattro giudici contro tre – la Corte Suprema della Pennsylvania ha decretato (decisione n. 133 MM 2020), che è possibile considerare validi i voti ricevuti fino a tre giorni dopo l’Election Day. È quasi superfluo fare osservare che ben cinque giudici su sette che compongono questa Corte sono di nomina democratica.
Il Partito Repubblicano in Pennsylvania ha quindi presentato alla Corte Suprema degli Stati Uniti una petition for writ of certiorari (istanza di riesame ad un organo di giudizio più alto) sollevando un problema di costituzionalità: può mai essere una corte, cioè un organo del potere giudiziario, a definire meccanismi e procedure elettorali, oltretutto di rilievo federale, che dovrebbero essere stabilite dall’assemblea legislativa dello Stato? La risposta è no: il giudice Samuel Alito è intervenuto in data 28 ottobre – quindi prima delle elezioni – con un pronunciamento in tal senso, affermando che la decisione della Corte appare in contrasto, in particolare, con la sezione 4 dell’articolo 1 della Costituzione: “Vi è una forte probabilità [strong likelihood] che la decisione della Corte Suprema della Pennsylvania violi la Costituzione Federale”, si legge nel parere emesso. A differenza della decisione della Corte del Commonwealth sulle linee guida ricordata in precedenza, tale parere non è però vincolante, data la strettezza dei tempi e il rilievo della questione, e rinvia ad un pronunciamento successivo la decisione definitiva.
Proprio per questo, il giudice Alito ha comunque ordinato che i voti ricevuti dopo le ore 8.00 del 3 novembre fossero sigillati e tenuti separati da quelli ricevuti prima: ciò perché, ovviamente, nel caso in cui venisse presa una decisione ufficiale sulla incostituzionalità dei tre giorni indebitamente concessi, dovrebbero essere invalidate soltanto le schede giunte in ritardo. I Repubblicani si erano spinti oltre: avrebbero voluto l’annullamento immediato dei voti, ma Alito ha predisposto solo di separare le schede in base all’ordine di arrivo. Ed è qui che si riscontra un’altra importante accusa dei Repubblicani: non risulta che tutti i 67 comitati elettorali di contea della Pennsylvania abbiano operato diligentemente questa separazione delle schede. E non è una questione da poco perché, se davvero la Corte Suprema dichiarasse in modo definitivo che i voti arrivati dopo le 20.00 del 3 novembre sono invalidi, sapere con esattezza quanti sono questi voti potrebbe fare la differenza tra riassegnare o meno la Pennsylvania a Trump.
Come si può vedere, le contestazioni mosse da Trump e dal Partito Repubblicano in Pennsylvania sono ben lungi dall’essere “prive di ogni fondamento”. In Pennsylvania c’è già stato l’annullamento di un quantitativo di schede per un indebito allungamento dei tempi nelle verifiche dei voti di dubbia identità; c’è un problema di costituzionalità della norma che ha modificato la deadline di ricezione del voto postale, sollevato già prima delle elezioni, e la possibilità che la Corte Suprema invalidi definitivamente i voti in ritardo; infine, vi sono una serie di ricorsi presentati dal Partito Repubblicano per diverse irregolarità osservate ai seggi, dovuti alla mancanza di dati sulle buste postali o alla impossibilità di monitorare adeguatamente lo scrutinio.
Attualmente almeno cinque di questi ricorsi sono stati respinti da organi di giudizio dello Stato. Tuttavia, nel tentativo di investigare e provare eventuali frodi, un aspetto problematico che va evidenziato è che, per un inevitabile cortocircuito, in diversi casi è la stessa Corte Suprema di Pennsylvania – quella accusata già prima delle elezioni di avere commesso la violazione a monte, cioè la modifica incostituzionale della deadline nella ricezione del voto postale – a doversi esprimere su casi concreti di brogli. Al Pennsylvania Convention Center di Philadelphia, ad esempio, membri della Campagna Trump hanno denunciato che, con la scusa del distanziamento sociale, non è stato consentito loro di osservare lo scrutinio delle schede a una distanza sufficiente. Un tribunale di primo grado ha respinto la loro denuncia, ma in appello la Corte del Commonwealth ha dato loro ragione: il comitato elettorale di contea ha però presentato ricorso e adesso la parola finale spetta appunto alla Corte Suprema di Pennsylvania, la cui decisione è attesa a breve e che non è difficile da prevedere.
Anche per queste ragioni, mano a mano che passano i giorni sembra sempre più improbabile che le azioni legali intraprese da Trump possano rovesciare il risultato finale. D’altra parte, a cambiare quest’ultimo non sarebbe sufficiente la sola Pennsylvania (una cui riassegnazione, tecnicamente non impossibile nel caso di una decisione della Corte Suprema federale, sarebbe comunque clamorosa). Dimostrare l’esistenza di frodi anche negli altri Stati, Michigan, Georgia, Nevada e Arizona – nel senso di dimostrarne incontrovertibilmente non solo l’irregolarità, ma anche il dolo in misura e proporzioni tali da avere inquinato il conteggio corretto – resta obiettivamente molto difficile. Ciò che appare sicuro, tuttavia, è l’inestinguibile pregiudizio dei mass media progressisti – americani, italiani, di tutto l’Occidente – di rifiutare di spiegare in cosa consistono le contestazioni di Trump, di prendere anche solo in considerazione l’ipotesi che le procedure del voto non siano state corrette, fosse pure solo in alcuni casi, di respingere a priori le argomentazioni della parte politica avversa.
Co-fondatore e Ricercatore del Centro Studi Machiavelli. Laureato in Storia Contemporanea e Dottore di ricerca in Studi Slavi presso l’Università Sapienza di Roma.
Scrivi un commento