di Silvio Pittori
Costretti per mesi dal governo Conte a non uscire dalla nostra casa di abitazione, se non muniti di autocertificazione. Limitati nei nostri spostamenti con una compromissione significativa della nostra libertà personale mediante l’adozione dei famosi DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), per la maggior parte degli italiani una tipologia di provvedimento assolutamente ignota, che nessun governo aveva in precedenza adottato quantomeno con la costante disinvoltura del predetto governo. Decreti posti prontamente in soffitta dal nuovo governo Draghi che, in ossequio alla tradizione della “riserva di legge”, ha correttamente deciso di tornare ai decreti legge, dimostrando una maggiore sensibilità ai principi cardine del nostro Ordinamento ed un maggior rispetto del nostro Parlamento.
Quante autocertificazioni abbiamo dovuto riempire e regolarmente consegnare alle forze di polizia soltanto perché ci recavamo al lavoro, ponendo la massima attenzione a chiarire in dettaglio la tipologia di professione ed il luogo di svolgimento della stessa per non cadere, anche soltanto per errore, in una dichiarazione falsa, presupposto dell’esercizio dell’azione penale da parte di qualche procuratore della Repubblica, con contestazione del reato di falso di cui all’articolo 483 del codice penale. Tutto ciò in un silenzio assordante da parte di coloro che avrebbero potuto intervenire, appiattiti sotto il peso di quel totalitarismo sanitario che pervade oramai le nostre vite e le nostre menti da circa un anno, con la negazione della possibilità di svolgere una libera riflessione che non sia allineata con il “politicamente corretto”. Chi ha anche soltanto provato ad esprimere dubbi sulla natura illegittima di quella grave compromissione della nostra libertà personale, originata dalla illegittimità del provvedimento da cui tale compromissione traeva origine, si è trovato esposto ad attacchi portati dai cultori del pensiero dominante, contrari a qualsiasi tipo di riflessione fuori dal coro.
Abbiamo quindi assistito ad una sorta di sospensione della democrazia attuata mediante decreti che non trovavano radici, neanche postume, nel dibattito parlamentare; decreti ritenuti da alcuni liberi pensatori inidonei a limitare diritti costituzionalmente garantiti, come quelli della libertà personale e della libertà di circolazione, e, in quanto atti amministrativi, disapplicabili dal giudice ordinario. Purtroppo le voci che si levavano in tale senso – voci che, ove seguite e sostenute, avrebbero quantomeno potuto imporre di tornare all’adozione dei decreti legge così da ricondurre nelle aule parlamentari ogni decisione capace di incidere sulla vita dei cittadini – restavano inascoltate: la campagna di contenimento del libero pensiero silenziava immediatamente ogni spirito libero.
Fortunatamente la Provvidenza ha insegnato che c’è sempre un “giudice a Berlino”, giudice che, nel nostro caso, si è materializzato nelle stanze del Tribunale di Reggio Emilia, il quale, limitandosi ad applicare la Legge, attività tipica di chi è chiamato a ius dicere, ha pronunciato nel corso del gennaio 2021 una sentenza che finalmente rende onore al Diritto e dà voce agli inascoltati.
Cerchiamo di essere sintetici, senza entrare troppo nei tecnicismi. Il pubblico ministero, che aveva esercitato l’azione penale nei confronti di alcuni giovani, indagati per avere falsamente dichiarato nelle proprie autocertificazioni di essersi recati presso un nosocomio, in effetti mai raggiunto, aveva chiesto al giudice per le indagini preliminare (nel prosieguo, GIP) di pronunciare contro detti giovani un decreto penale di condanna. Orbene, il GIP ha ritenuto di non accogliere la richiesta del magistrato inquirente, spingendosi al contrario sino ad emettere una sentenza di proscioglimento per i seguenti, condivisibili motivi.
Come già evidenziato, la violazione contestata – falso nell’autocertificazione – trova origine nell’obbligo di compilare l’autocertificazione imposto dai numerosi DPCM successivi al primo, quest’ultimo risalente all’8 marzo 2020, ritenuti dal giudice assolutamente illegittimi in quanto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, estendono “a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, limitando quindi ogni spostamento delle persone al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni”. Il Giudice ritiene quindi di essere al cospetto, e come fare a dargli torto, ad “un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare”, tipologia di obbligo (la permanenza domiciliare) che consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale irrogata dal giudice penale per alcuni reati soltanto all’esito del giudizio (“ovvero – specifica il giudice – “in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente”), pertanto nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ne consegue che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di un atto che non garantisce né l’intervento del giudice né il rispetto del diritto di difesa.
Ma il Giudice “reggiano” va oltre, affermando che “neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini”, stante la doppia riserva di legge di cui all’articolo 13 della Costituzione, con l’effetto che un simile provvedimento potrebbe essere assunto soltanto nei confronti di un soggetto ben individuato, e non certamente della collettività tout court.
Altri due passaggi motivazionali meritano di esser richiamati. Il primo, in linea con le voci che si erano elevate inascoltate (ricordo perfettamente l’analisi del dott. Carlo Nordio), finalizzato a porre in risalto che, trattandosi nel caso di DPCM “di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge”; il secondo avente lo scopo di correttamente distinguere tra libertà di circolazione e libertà personale. Ed invero, rispondendo a coloro che giustificavano e, purtroppo, tuttora provano a giustificare la legittimità dei DPCM assumendo che i medesimi impongano un obbligo di permanenza che inciderebbe soltanto (!) sulla libertà di circolazione e non anche sulla libertà personale, ha ricordato come la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: “i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi ma le persone, allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale. Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione, è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale. – In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E”.
Arriva così il Giudice a tirare le fila del proprio corretto ragionamento: “Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato ‘costretto’ a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione”.
In sintesi, quei decreti del Presidente del Consiglio che per dodici mesi hanno non soltanto esautorato il Parlamento ma privato i cittadini della libertà di muoversi, tramutatasi in concreto, per i suesposti motivi, in una limitazione della loro libertà personale, erano e sono illegittimi. La domanda adesso è la seguente: chi risarcirà i cittadini di tante illegittime privazioni?
Avvocato cassazionista con sede a Firenze, esperto in diritto civile societario e in diritto penale di impresa e contrattualistica. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Firenze.
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