di Gioacchino La Rocca

La “battaglia delle parole” e il declino del valore “Nazione”

In un recente scritto, ho indicato nell’art. 9 della Costituzione la disposizione apicale, nella quale può agevolmente intravedersi – attraverso i riferimenti ivi presenti a Nazione, cultura, rapporto intergenerazionale – la presenza nel vigente ordinamento di alcuni postulati già presenti nella cultura europea del secolo XIX e primi del XX.

I garbati interrogativi che mi sono stati posti mi inducono ad aggiungere qualche ulteriore riflessione, anche in considerazione del fatto che la verifica dell’idea di Nazione nella Costituzione rappresenta un passaggio rilevante per più versi. Tale verifica, infatti, non ha ricadute circoscritte solo a quella “guerra delle parole”, che è probabilmente fisiologica in ogni serrato confronto politico. Piuttosto, la verifica qui proposta investe un tema particolarmente delicato, risalente all’operazione di riscrittura ideologico-culturale successivo alla Seconda Guerra Mondiale, che inevitabilmente coinvolse anche la Costituzione vigente.

Quest’ultima, infatti, al di là delle affermazioni retoriche che tutt’ora l’accompagnano, non sfuggì alla regressione subita dal concetto di “Nazione” alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che ovviamente interessò in misura assai maggiore gli Stati usciti sconfitti1. In Italia, in particolare, la “morte della Patria”, la reazione alle disillusioni seguite alle vicende belliche, il lacerante biennio 1943-1945 determinarono un incisivo declino dei valori nazionali nella vita collettiva, con la conseguenza che la Nazione e lo Stato nazionale – è stato sostenuto – furono esclusi in modo apparentemente definitivo dal vertice dei valori civici e patriottici2.

Gli studi susseguitisi a proposito dell’art. 9 Cost. confermano la disattenzione al tema della Nazione: non vi è stato alcun approfondimento degli spunti, pur presenti nel testo costituzionale, relativi a tale concetto e si è preferito privilegiare ambiti di ricerca diversi, quali, ad esempio, il rapporto tra l’art. 9 e gli artt. 33 e 34, o il raccordo tra l’art. 9 e le leggi preesistenti sulla tutela del paesaggio3.

L’attualità ora pone un interrogativo urgente: l’attenzione verso la Nazione e l’interesse nazionale – recentemente tornata alla ribalta del discorso pubblico e rivitalizzata dal regredire della globalizzazione e dai dubbi sull’effettività dei meccanismi cooperativi nella UE – – costituisce solo un espediente retorico, frutto di desuete rimasticazioni, oppure trova cittadinanza nel vigente quadro costituzionale? Ed in questo secondo caso quale idea di “nazione”, tra le diverse avanzate, è recepita dall’ordinamento?

L’art. 9 Cost.: “Repubblica” e “Nazione”

È risaputo come l’interpretazione giuridica non possa prescindere dalle parole. Un preciso canone metodologico, sancito normativamente (art. 12 preleggi), malgrado i dubbi sollevati fissa, quale momento fondamentale dell’interpretazione giuridica, l’analisi delle parole che compongono la disposizione interpretanda, al fine di stabilire se essa, nel suo complesso semantico, offra effettivamente tutela e riscontro agli interessi, ai problemi e alle esigenze che storicamente la realtà pone di fronte all’interprete.

L’art. 9 Cost. non sfugge alla regola e, dunque, deve essere sottoposto ad una analisi di questo tipo. I suoi due commi originari prevedono che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Il primo dato meritevole di attenzione è la distinzione tra “Repubblica” e “Nazione” presente nell’art. 9.

Con il termine “Repubblica” si intende il c.d. “Stato-ordinamento”, ossia l’organizzazione politico-burocratica, che esercita il potere di governo di un determinato territorio. Orbene, l’art. 9 pone a carico di tale organizzazione politica il compito di tutelare “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Si ha qui la conferma che l’ordinamento italiano prende atto che organizzazione politica e “nazione” sono entità non sempre coincidenti: infatti, alla prima (la “Repubblica”) è fatto obbligo di tutelare la seconda (la “Nazione”). Attributo costitutivo di quest’ultima sono – ci dice ancora l’art. 9 – “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico”.

Questa prima lettura sottintende alcuni elementi di fondo, che – benché assolutamente scontati per gli specialisti della materia – non è inutile in questa sede esplicitare. La Nazione si invera, secondo la Costituzione, in un “paesaggio” e in un “patrimonio storico ed artistico”. Queste espressioni sono inequivocabili. Da esse si trae una duplice indicazione: la prima muove dalla constatazione che “paesaggio” e “patrimonio storico ed artistico” hanno una loro consistenza materiale, che di necessità insiste su un territorio geograficamente localizzato; l’art. 1 Cost. completa questa indicazione con la precisazione che tale territorio è quello designato dallo stesso art. 1 con la parola “Italia”. La seconda constatazione suggerita dall’art. 9 e in particolare dal riferimento al “patrimonio storico ed artistico” è che, nella visione costituzionale, la Nazione è entità non transeunte in quanto radicata nella storia e nella espressione artistica, ossia nell’arte e nella sublimazione e rielaborazione della realtà in essa implicita e, quindi, nel pensiero, nel modo di essere, in una parola nella “cultura” prodotta nel tempo in quel determinato territorio geografico chiamato “Italia”.

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L’attenzione esegetica al testo dell’art. 9 non è priva di significato. Il radicamento territoriale e la capacità di produrre un “patrimonio storico e artistico” permettono di rispondere ad uno degli interrogativi posti in apertura e precisamente a quello relativo al concetto di “nazione” fatto proprio dall’ordinamento costituzionale. Più precisamente, radicamento territoriale e accento sul “patrimonio storico ed artistico” connotano la Nazione sul momento etnico-identitario, caratterizzato dalle comuni vicende di stirpe, di storia, di cultura ecc., che hanno contribuito alla formazione di quel “patrimonio storico ed artistico”. Tale patrimonio definisce l’identità degli italiani; per questo motivo – come si dirà meglio infra – la Costituzione ne pretende la tutela, così aderendo ad esigenze di identità collettiva avvertite con chiarezza fin dai tempi più risalenti4.

Nazione e identità culturali locali

La preminente valenza etnico-identitaria, assegnata dalla Costituzione alla Nazione, è confermata dall’art. 51 Cost., laddove assegna rilevanza giuridica di rango costituzionale agli “italiani non appartenenti alla Repubblica”. Deve aggiungersi che l’accento sull’elemento etnico è pressoché inevitabile quando si riferisca l’idea di Nazione all’Italia, che – a differenza di Francia, Inghilterra (Gran Bretagna) e Spagna – è stato un Paese disunito politicamente dal 568 (data dell’invasione longobarda) al 1860, per complessivi 13 secoli, durante i quali l’ingresso (non sempre amichevole e temporaneo) dei popoli più diversi rende disagevole, per chi ne avesse voglia, ipotizzare una “purezza razziale” italiana5, ma sicuramente non esclude la configurabilità di un “popolo”, che nel corso dei secoli si è connotato storicamente e ha prodotto quel “patrimonio storico e culturale”, cui l’art. 9 assegna una decisiva importanza connotativa. Sotto tale profilo viene in primo piano un aspetto politicamente non neutro: non è chi non veda, infatti, che il “patrimonio storico e artistico” rilevabile nel territorio italiano si presenta assai ricco e articolato e certamente connotato anche a livello locale.

L’attenzione alle identità locali è particolarmente interessante perché attesta come la dimensione territoriale, i “fattori naturali” cui infra si accennerà, includano un dato storicamente percepito6: anche il fattore ambientale incide sulla cultura identitaria del gruppo che vive in un determinato territorio, con la conseguenza che la modifica dell’art. 9 Cost., con la recente aggiunta della tutela dell’ambiente e delle biodiversità, è coerente con la definizione e la tutela della Nazione, che costituisce l’intrinseca portata normativa complessiva del medesimo art. 9.

Qui mette conto precisare che la diversificazione culturale italiana, cui concorrono, oltre alla diversità ambientale, anche la struttura morfologica della penisola e le vicende storiche relative a ciascuna delle sue parti, non impedisce di cogliere risalenti e solide radici comuni in un rapporto di reciproca vivificazione tra connotati locali e cornici culturali condivise unitariamente, di cui – anche in questo caso – non mancano esempi storicamente risalenti7.

(continua)

1 V. infatti il frastagliato quadro offerto da Romeo, voce “Nazione”, in Enciclopedia del Novecento, Roma, IV, 1979, che si conferma essere scritto ricchissimo di spunti che qui non è possibile sfruttare per ovvii motivi di spazio.
2 Romeo, op. cit.; E. Gentile, voce “Nazione”, in Enciclopedia Italiana, VI Appendice, Roma 2000, XXIV, 470 ss. La scarsa affezione verso la “nazione” era confermata nel 1999 dalla ricerca di Diamanti, Ha senso ancora di discutere di Nazione?, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, 1999, 293 ss.
3 Merusi, Commento all’art. 9, in Branca (cur.), Commentario della Costituzione, Principi fondamentali, Bologna-Roma, 1975, 434 ss.; poche e generiche righe sono dedicate all’art. 9 da Crisafulli, Nocilla, voce “Nazione”, in Enciclopedia Dir, Milano, XXVII, 787 ss., 810. Nessuna attenzione ai profili qui considerati è dedicata, ad esempio, in Bin, Petruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2021, 26 s.
4 V. in proposito Campi, Nazione, Bologna, 2004, 52.
5 Sul conflitto tra “razza” e “nazione” nel nazionalsocialismo v. Campi, op. cit., 184 ss.
6 Campi, op. cit., 83 ss.: lo rileva anche la dottrina giuridica: v. Crisafulli, Nocilla, op. cit., 800.
7 V. ancora Campi, op. cit., 21 ss.

gioacchino la rocca
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Consigliere Scientifico del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli. Già Capo dell'Ufficio Legale di una banca, è attualmente Professore Ordinario di Diritto civile all'Università di Milano-Bicocca. Ha pubblicato sei libri e circa un centinaio di articoli e scritti minori in materia di diritto privato, commerciale, bancario, finanziario.